Il giorno 21 gennaio 1969 si è riunita la Commissione di appello di revisione cinematografica,[come richiesto con lettera dell’8 marzo 1968, composta dalle Sezioni IV^ e V^;
Visto il ricorso presentato dalla Soc. Euro Internation Film,
produttrice dal film: “I giovane tigri”, avverso il deliberato dalla Commissione di appello in sede di revisione del fila nella sua seconda edizione; Vista la decisione del Consiglio di Stato n.763 - pubblicata
all’udienza dall'11 dicembre 1968, con il quale si accoglie il ricorso
proposto e ai annulla il provvedimento impegnative il parere reso dalla Commissione di seconda istanza, con l'obbligo per l’amministrazione di
pronunciarsi nuovamente sul ricorso amministrativo proposto dalla Euro International Film.
In esecuzione di tale deliberato il giorno 21 gennaio 1969, si è riunita la Commissione di appello di revisione cinematografica, composta dalle Sezioni IV^ e V^.
La Commissione di appello ha ripreso in esame il film (Nella sua 2^ edizione) “I giovani tigri” di nazionalità italiana, della Euro International Film in base al ricorso a suo tempo presentato dallo Ditta
interessata avverso il deliberato 22.3.1968, adottato su conforme parare
dalla Commissione di 1° Grado, di esclusione dalla visione del film
dei minori degli anni 18.
Sono presenti nella Commissione di Appello (…). Preside la Commissione di appello il Dott. D.M. Bartolomei, ai sensi dell’art.3 della legga 21.4.1962, n. 161. Funge da Segretario il Dott. Vincenzo Fraleone. La Commissione, revisionato il film ed ascoltato, come da richiesta, il Sig. Frizzi, nell’interesse della Ditta, ritiene, a maggioranza, di dover confermare il parere espresso dalla Commissione di I° grado: divieto, cioè, di visione per i minori degli anni 18 (diciotto). Infatti il film, che presenta costantemente i protagonisti in luce simpatica, contiene scene profondamente immorali. Principale fra queste, la scena della roulette russa la quale, per l’assoluta indifferenza per il supremo bene della vita, esercita indubbiamente una cinica opera di suggestione, del tutto controindicata alla particolare sensibilità dell’età evolutiva dei predetti minori. L’organizzazione del furto nei suoi vari dettagli, il comportamento dei protagonisti nel mettere in atto il colpo ladresco (non privo di violenza) e la loro totale incoscienza di serietà e di sentimento creano, inoltre, un’atmosfera assolutamente prive di ogni logica e di ogni senso morale. Per quel che riguarda, infine, i mutamenti introdotti rispetto all’edizione originale – e che nell’intenzione degli interessati avrebbero trasformato il film in una nuova opera cinematografica – la Commissione osserva che si tratta di modifiche di ben scarso rilievo (ad es. la ragazza che giuoca alla roulette russa rimane ferita invece che uccisa), che non incidono in alcun modo sulla inaccettabilità tematica del film; mentre il nuovo finale, come è stato esattamente rilevato dalla Commissione di I° grado, si rileva in contrasto con tutta la preparazione e lo svolgimento della rapina e, quindi, palesemente inverosimile e incoerente con le premesse, che non vengono affatto attenuate, corrette o nobilitate dalla postuma trovata consistente nel tentativo di fare credere allo spettatore che il frutto della rapina sia stato in definitiva destinato ad opere di bene. La minoranza, nelle persone dei (…), tiene a dichiarare di aver espresso parere favorevole alla proiezione in pubblico del film senza limitazioni di età.
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