Il giorno 24/09/1966 (…) si è riunita la Commissione di Appello di Revisione Cinematografica (…) formata dalla riunione delle sezioni feriali II e III per revisionare il film (…). Proceduto alla visione integrale del film, la Commissione si pone anzitutto il quesito dei limiti del proprio potere, e mentre i componenti Ing. Chiarissi, Prof. Carbone, Neri e Nencini esprimono l’avviso che la Commissione debba giudicare il film in modo autonomo, prescindendo del tutto dalla pronuncia di primo grado, indipendentemente dal risultato cui tale esame potrà condurre, la Commissione, a maggioranza, ritiene di dover contenere la propria indagine nei limiti della pronuncia impugnata e della proposta impugnazione.
Invero, per quanto la decisione appellata sia di diniego del nulla osta di proiezione in pubblico, l’effettiva portata della pronuncia va, in conformità ai principi generali, stabilita in relazione alla motivazione che la sorregge, tanto più che nel caso l’emissione del parere è preceduta da un esplicito richiamo alle considerazioni precedenti (“ritenuto in fatto quanto sopra”). Ora dal verbale 12 settembre risulta chiaramente che la Commissione aveva ritenuto che il film potesse essere ammesso alla proiezione in pubblico a condizione che vi venissero apportate alcune modifiche, specificatamente indicate e aveva aggiunto anche che pur dopo tali modifiche la visione del film doveva essere interdetta ai minori degli anni diciotto; dal successivo verbale del 14 settembre emerge che l’emissione del parere negativo è stata determinata esclusivamente dalla mancata osservanza di tutte le prescrizioni impartite circa le modifiche. D’altra parte l’appellante lungi dall’affermare che il film nell’edizione originale sia proiettabile in pubblico, si limita a sostenere di avere pienamente adempiuto alle condizioni postegli e censura sotto questo esclusivo riflesso la pronuncia della Commissione, così che, mentre non v’è dubbio che l’appellante intenda mantenere ferme le modifiche già apportate e dalla Commissione di Ià grado ritenute conformi ai propri intendimenti, il compito di questa Commissione di appello rimane necessariamente circoscritto all’esame di quelle modifiche in ordine alle quali vi è stata divergenza tra l’istante e la Commissione di I° grado, esclusa ogni altra indagine.
Esaminati pertanto i rulli 4, 8 e 9 relativamente alle sequenze e battute menzionate nei punti 1) e 3) del verbale 12 settembre ed esaminati in particolare modo i rulli 4 e 8 nella nuova edizione depositata dall’appellante, la Commissione di appello, a maggioranza, ritiene che siano state eliminate effettivamente le scene e le battute nelle quali si sarebbe potuta ravvisare offesa al buon costume;
in particolare, vista la lettera della Ditta interessata con la quale si porta a conoscenza che alla copia del film sono state apportate le seguenti modifiche:
1. rullo 4: eliminate tutte le inquadrature dal momento in cui il ragazzo Jann si introduce sotto la seconda veste della madre fino al momento nel quale costei esclama: “Non perde tempo ad andare al sodo”, eliminando pure tutto il relativo dialogo contenuto nella scena tagliata.
2. rullo 6: eliminata tutta la scena da quando la madre dice alla bambinaia che asciuga Jann: “Lascia, finisco io”, ed esce dalla stanza, fino alla fine del rullo e cioè compresa la scena quando il ragazzo nudo piange;
3. rulli 8 e 9: eliminata la scena da quando Albin sale sul letto fino alla battuta di Albin: “Sono abbastanza per due per adesso (compreso), per riprendere la scena quando la zia Astin entra nella stanza aprendo la porta;
4. rullo 8: tagliate le inquadrature della scena dove Marianna a letto appare con il capezzolo nudo;
5. attenuata a rullo 9 la scena dell’orgia mentre i due sposi sono a letto.
Considerato i tagli suddetti sono stati effettuati;
La Commissione esprime il parere che il film con le modifiche suddette possa essere proiettato in pubblico con il divieto, peraltro, di visione ai minori degli anni 18 per le considerazioni già addotte dalla Commissione di I° grado, in quanto tutta la vicenda, e la sua impostazione e nel suo svolgimento, appare idonea a turbare la particolare sensibilità dell’età evolutiva e pregiudizievole per la tutela morale dei minori suddetti.
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