Il giorno 31 marzo 1966, alle ore 21,30, si è riunita la Commissione di appello di revisione cinematografica, formata dalla riunione delle Sezioni VI e VII per esaminare il film (...). La Commissione visionato il film e sentiti i Sig.i Vancini e Gallo, rispettivamente regista e produttore del film i quali alla proposta di effettuare l'alleggerimento delle scene relative ai rapporti sessuali fra la protagonista e l'attore Salerno, hanno dichiarato di non essere disposti ad effettuare ulteriori tagli, tanto più che essi hanno fatto espressa richiesta relativamente ai tagli disposti dalla Commissione di primo grado, e da loro effettuati perché impegnati alla imminente programmazione. Insistono pertanto perché la Commissione decida anche in ordine allo loro richiesta di reinserire nel film le scene tagliate. La Commissione in ordine alla richiesta di inserire nel film le scene eliminate dietro suggerimento della Commissione di primo grado, esprime il parere che detta richiesta non può essere accolta e ciò perché avendo i richiedenti attettato la proposta dei tagli, senza di chi il film avrebbe avuto il diniego assoluto del nulla osta, (...) fatta riserva e pertanto è infondata la censura su questo punto. L'infondatezza è dimostrata dalla considerazione che la Commissione di 2° grado non controlla, vedendo il film nella edizione integrale, esprime eventualmente il parere originario di divieto di nulla osta formulato dalla Commissione di primo grado qualora i richiedenti non avessero accolto il suggerimento dei tagli. La Commissione, pertanto, per quanto concerne la richiesta dell'attennuazione del divieto, a maggioranza, esprime parere di confermare il divieto di visione ai minori degli anni 18, in quanto il film, improntato su uno sfondo di marcata sensualità eslicati tra l'altro con baci lascivi, si ritiene controindicato alla particolare sensibilità dei minori.. I signori Pandolfi. Nencini, Fedele,Neri, Alberici, i quali hanno votato per l'accoglimento della richiesta nel senso della riduzione del divieto, chiedono che di ciò sia fatta menzione nel verbale.
Il giorno 26 aprile 1966, alle ore 19:30 si è riunita la Commissione di Appello di revisione cinematografica e formata dalla riunione delle Sezioni VI^ e VII^. Il Presidente informa la Commissione che gli è pervenuta una lettera del Ministero del Turismo e Spettacolo con la quale viene comunicata che i Sig.ri Mario Gallo e Florestano Vancini, regista e produttore del film “Le stagioni del nostro amore”, visionato nella seduta del 31 marzo 1966, hanno inviato l’istanza al Ministero, allegata in copia: Con la detta istanza i detti Signori Gallo e Vancini (…) che nella seduta del 31 marzo 1966, allorché furono ascoltati in relazione al loro ricorso proposto avverso la Sezione di Primo grado, la quale aveva espresso il parere che il film fosse vietato ai minori degli anni 18, essi non interpretarono esattamente i suggerimenti di tagli proposti dalla Commissione di appello onde poter pervenire alla attenuazione del divieto, chiedono al Ministro di interporre i suoi uffici affinché la Commissione di appello voglia eventualmente risentirli, dichiarandosi disposti ad effettuare tutti i tagli suggeriti. Il Ministro, con nota del 29.IV.1966, firmata dal Capo di Gabinetto ha accolto l’istanza dei richiedenti e senza emettere il provvedimento di suo competenza ha invitata la Commissione ad esaminare la possibilità del riesame. Il Presidente, a questo punto, invita i componenti della Commissione di Appello ad esprimere il proprio motivato parere sulla questione preliminare della possibilità del riesame, dato che nella precedente seduta la Commissione propone di alleggerire alcune scene, condizione questa necessaria per attenuare il divieto. I suggerimenti vennero respinti dai richiedenti e, quindi, venne confermata la decisione di primo grado. La Commissione di Appello, a maggioranza, effettuata la votazione esprime il parere che possa riesaminarsi il film, risentire il produttore ed il regista che sono presenti in anticamera ed in (…) con la decisione del 31.3.1966 proporre i tagli da effettuare. Le ragioni di tale parere sono le seguenti: trattasi di un provvedimento amministrativo che ha inizio col ricorso della parte avverso la decisione di Primo grado e che (…) con il provvedimento amministrativo del Ministro su parere vincolante della Commissione di II° grado. Nella specie è stato emesso il parere nella seduta del 31.3.1966, senonché il Ministro che non ha ancora emesso il provvedimento di sua competenza, ha, con la sua nota specificata in narrativa, invitata la Commissione al riesame su istanza dei richiedenti, i quali assicurano di aver male interpretato i suggerimenti della Commissione. Sia andato o meno l’assunto dei (…) pare indubbio non esservi alcune preclusione di effettuare una revisione del film, quando la richiesta proviene dall’organo amministrativo per la cui decisione il parere viene apprestato. Non vanno (…) considerazioni di ordine pratico e sostanziale (…) nel fatto che i ricorrenti, in definitiva, se pur tardivamente ed in seguito a successivi ripensamenti, avrebbero finito con l’accogliere quella che era stata la originaria decisione nella seduta presunta. Il Prof. Rocco Sesso, il prof. Rodolfo Nencini e la Proff.ssa (…) Picco si sono espressi contro il riesame del film e sottolineano che il solo parere valido – senza vizi di legittimità o di merito – rimane querllo espresso dalla Commissione nella seduta del 31 marzo 1966, poiché il riesame stesso è completamente illegittimo. Infatti il procedimento di II° grado nell’aspetto consultivo è già esaurito con il parere espresso nella predetta seduta del 31 marzo 1966, parere che è tassativamente vincolante per il Ministro, e, quindi, in conformità alle norme l’unica istanza legittima è quella diretta ad adire al III° grado, ricorrendo al Consiglio di Stato.
Pertanto la maggioranza ha accolto l’istanza come se addirittura esistesse un II° grado bis. Inoltre fanno notare che nell’odierna seduta sono assenti due componenti della Commissione (il dott. Giovanni Niccoli ed il dott. Giorgio Ponti) che erano presenti alla seduta del 31 marzo 1966 e quindi difetta anche un’identità tra i presenti alla precedente seduta ed i presenti a quella odierna, identità indubbiamente necessaria per un riesame del genere, dato e non concesso che sia legittima. Infine rilevano che è da escludere che nella precedente seduta sia sorta, come invece assunto nella istanza degli interessati, un qualsiasi equivoco sul problema dei tagli: il verbale della seduta stessa no lascia dubbio in proposito.
Risolta in senso affermativo la questione preliminare, la Commissione di Appello decide di sentire i Signori Gallo e Vancini, ai quali viene suggerito di effettuare i seguenti tagli:
a) nella prima parte: alleggerire la scena dell’amplesso tra marito e moglie;
b) b) nella seconda parte: tagliare la scena del bacio sul letto;
c) c) nella quinta parte: alleggerire la scena del bacio.
d) I suddetti si dichiarano disposti ad effettuare i tagli suggeriti che vengono immediatamente eseguiti in moviola.
e) Dopo di che la Commissione di Appello, a maggioranza, decide di accogliere il reclamo ed esprime parere che la proiezione del film debba essere vietata soltanto ai minori degli anni 14 (quattordici), apparendo il film controindicato ai suddetti minori. Tale divieto si estende anche alla presentazione. Il presidente dispone che siano allegate a verbale la nota del Ministero con la copia della istanza a firma dei Signori Gallo e Vancini. Del che è verbale.
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